Art. 2457 c.c. Sostituzione degli amministratori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.

2. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.