Art. 2452 c.c. Responsabilità e partecipazioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.