Art. 2456 c.c. Revoca degli amministratori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per azioni.

2. Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.