Art. 2420 c.c. Sorteggio delle obbligazioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le operazioni per l’estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.