Art. 2416 c.c. Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le deliberazioni prese dall’assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall’articolo 2377 sono calcolate con riferimento all’ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.

2. L’impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

Testo in vigore dal 29 febbraio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.