Art. 2414 c.c. Contenuto delle obbligazioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione;
3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
4) l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell’eventuale prospetto informativo.

Testo in vigore dal 29 febbraio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.