Art. 2373 c.c. Conflitto d’interessi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’articolo 2377 qualora possa recarle danno.

2. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Testo in vigore dal 20 marzo 2010

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.