Art. 2371 c.c. Presidenza dell’assemblea
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
2. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio.