Art. 2364 c.c. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
6) salvo diversa disposizione di leggi speciali, approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

2. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Note di aggiornamento

AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 ha disposto (con l’art. 55, commi 1 e 2) che “L’esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente testo unico ha inizio il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.
In deroga all’art. 2364 del codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine può essere protratto fino al 30 novembre dal Ministero della industria e del commercio su domanda delle società interessate”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2364 c.c. si colloca nella sezione VI del capo V del titolo V del libro quinto, dedicata all’assemblea della società per azioni, e definisce le competenze dell’assemblea ordinaria nelle società che adottano il sistema di amministrazione tradizionale o quello monistico, cioè prive di consiglio di sorveglianza. Per le società con sistema dualistico provvede invece l’art. 2364-bis c.c., che sottrae all’assemblea l’approvazione del bilancio e la nomina degli amministratori, attribuite al consiglio di sorveglianza.

La norma esprime il riparto di funzioni tra gli organi sociali disegnato dalla riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6): la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori (art. 2380-bis c.c.), mentre all’assemblea dei soci restano le scelte che attengono alla composizione degli organi, al controllo sull’operato degli amministratori e all’accertamento dei risultati dell’esercizio. Il riferimento al soggetto incaricato della revisione legale dei conti riflette l’adeguamento al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Contenuto della disposizione

Il primo comma elenca le materie di competenza dell’assemblea ordinaria:

  • approvazione del bilancio (n. 1), atto con cui i soci accertano la regolarità della rappresentazione contabile predisposta dagli amministratori e che costituisce il presupposto per la distribuzione degli utili;
  • nomina e revoca degli amministratori, nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del revisore legale (n. 2); la revoca dei sindaci richiede invece la giusta causa e l’approvazione del tribunale (art. 2400 c.c.);
  • determinazione del compenso di amministratori e sindaci, se non stabilito dallo statuto (n. 3);
  • deliberazione sulla responsabilità di amministratori e sindaci (n. 4), che rinvia all’azione sociale di responsabilità degli artt. 2393 e 2407 c.c.;
  • competenze residuali attribuite dalla legge e autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori (n. 5): l’autorizzazione non sposta la competenza gestoria, sicché gli amministratori restano responsabili degli atti compiuti;
  • approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari (n. 6), salvo diversa disposizione di leggi speciali.

Il secondo comma impone la convocazione dell’assemblea almeno una volta l’anno, entro il termine statutario e comunque non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il terzo comma consente allo statuto di prevedere un termine maggiore, non superiore a centottanta giorni, quando la società sia tenuta al bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto sociale; in tal caso gli amministratori devono indicare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 c.c. Il ricorso al termine lungo presuppone dunque una clausola statutaria e una motivazione specifica, che di regola è contenuta anche nella delibera dell’organo amministrativo che se ne avvale.

Profili applicativi

La questione più ricorrente riguarda il rispetto dei termini di approvazione del bilancio. Il superamento del termine non rende invalida la delibera tardiva, ma espone gli amministratori a responsabilità e, nelle crisi d’impresa sfociate in liquidazione giudiziale, può assumere rilievo penale. Il termine civilistico va tenuto distinto da quelli fiscali, che non ne consentono lo spostamento.

Altro tema frequente è il compenso degli amministratori. In assenza di previsione statutaria occorre una delibera assembleare espressa: non bastano l’indicazione dell’importo nel bilancio o nella nota integrativa, né accordi negoziali conclusi tra la società e l’amministratore. Le conseguenze sono duplici, civilistiche (l’amministratore non può pretendere un compenso non deliberato in quella misura) e tributarie (il costo non è deducibile per difetto di certezza).

Quanto alla revoca degli amministratori, l’assemblea può deliberarla in ogni tempo; in mancanza di giusta causa, la società deve risarcire il danno all’amministratore revocato. La giusta causa va enunciata nella delibera e provata dalla società in giudizio. Errore frequente è adottare delibere di revoca con motivazioni generiche, che precludono poi alla società di dedurre ragioni ulteriori.

Infine, l’approvazione del bilancio non comporta liberazione degli amministratori e dei sindaci dalla responsabilità per la gestione (art. 2434 c.c.): l’azione di responsabilità resta oggetto di autonoma deliberazione ai sensi del n. 4.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 14 agosto 1997, n. 7623: la delibera di approvazione del bilancio adottata dopo la scadenza del termine legale o di quello statutario più lungo non è per ciò solo invalida, poiché il termine non attiene alla validità dell’atto.
  • Cassazione penale, sez. V, 1 febbraio 2017, n. 4854: ai fini della bancarotta documentale semplice, il termine per l’approvazione del bilancio è quello civilistico di centoventi giorni, prorogabile fino a centottanta alle condizioni dell’art. 2364 c.c.; il più ampio termine previsto per fini fiscali dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non rileva.
  • Cassazione civile, sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2037: le ragioni della giusta causa di revoca dell’amministratore devono essere espresse nella delibera e non possono essere integrate in giudizio; la società ne ha l’onere della prova e, in mancanza, risponde del lucro cessante pari ai compensi fino alla scadenza del mandato, mentre il danno alla reputazione richiede un ulteriore e specifico pregiudizio.
  • Cassazione civile, sez. I, 6 ottobre 2020, n. 21495: la giusta causa consiste in circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, che compromettono il rapporto fiduciario; nelle società partecipate da enti locali non la integra il mero mutamento della maggioranza politica dell’ente socio.
  • Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2024, n. 31994: la revoca dell’amministratore disposta dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 2449 c.c. è atto di diritto privato imputato alla società, che ne risponde come per una delibera assembleare; l’ente socio non è legittimato passivo nell’azione risarcitoria.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, ord. 18 giugno 2026, n. 20675: il compenso degli amministratori, anche di società a responsabilità limitata, deve essere fissato dallo statuto o da un’espressa delibera assembleare; l’approvazione del bilancio che riporta la relativa posta non basta, salvo che l’assemblea totalitaria abbia discusso e approvato specificamente la proposta di compenso.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 18 maggio 2026, n. 14630: anche per i sindaci il compenso deve risultare dallo statuto o da una delibera dell’assemblea, non essendo ammessa una determinazione negoziale né una delibera implicita nell’approvazione del bilancio; in difetto si ricorre alla determinazione giudiziale ai sensi dell’art. 2233 c.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 2364-bis c.c. detta la disciplina parallela per il sistema dualistico, mentre l’art. 2365 c.c. individua le competenze dell’assemblea straordinaria. Gli artt. 2366-2369 c.c. regolano convocazione, intervento e quorum, e gli artt. 2377-2379 c.c. l’invalidità delle deliberazioni. Il procedimento di bilancio è disciplinato dagli artt. 2423 ss. c.c., con il deposito presso la sede ai sensi dell’art. 2429 c.c. e l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2435 c.c. La revoca e il compenso degli amministratori trovano disciplina negli artt. 2383 e 2389 c.c.; quelli dei sindaci negli artt. 2400 e 2402 c.c.; l’azione di responsabilità negli artt. 2393 e 2407 c.c. Per la società a responsabilità limitata, l’art. 2478-bis c.c. richiama i termini dell’art. 2364 c.c. per la presentazione del bilancio ai soci.