Art. 234 c.c. Nascita del figlio dopo i trecento giorni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.
2. Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
3. In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 234 c.c. costituisce il contrappeso dell’art. 232 c.c.: se quest’ultimo fa cessare la presunzione di concepimento durante il matrimonio una volta decorsi trecento giorni dallo scioglimento o dalla separazione, l’art. 234 c.c. consente di dimostrare che, nonostante la nascita tardiva, il figlio è stato concepito durante il matrimonio o durante la convivenza dei coniugi. La regola dei trecento giorni esprime una probabilità statistica, e la legge non vuole che essa prevalga sulla realtà quando questa sia provata.
Il testo vigente è stato riformulato dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha adeguato la disposizione alla nuova terminologia sull’unicità dello stato di figlio. La ratio è di favor veritatis e di tutela del figlio, al quale è garantita in ogni caso la possibilità di far valere la paternità del marito della madre.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in tre commi.
La prova è libera e può essere data con ogni mezzo, compresi gli accertamenti genetici, che consentono oggi di dimostrare direttamente la paternità del marito. Una volta raggiunta, il figlio acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio, con tutti gli effetti dell’art. 231 c.c.
Profili applicativi
Nella prassi la norma interviene soprattutto in due situazioni: quando i coniugi separati abbiano ripreso a frequentarsi senza formalizzare la riconciliazione, e quando il marito sia deceduto o il divorzio sia divenuto definitivo poco prima del concepimento. La prova può essere offerta in un giudizio di stato promosso a tale scopo o, più spesso, in via di difesa nel giudizio in cui venga contestata la paternità del marito, ad esempio con l’azione dell’art. 248 c.c.
L’onere della prova grava su chi afferma il concepimento nel matrimonio o nella convivenza: la nascita oltre i trecento giorni fa venir meno la presunzione, e incombe quindi alla parte interessata, tipicamente la madre o il figlio, dimostrare rapporti tra i coniugi compatibili con l’epoca del concepimento. Il rifiuto ingiustificato del presunto padre o dei suoi eredi di sottoporsi alle indagini genetiche può essere valutato dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 234 c.c. è la norma di chiusura del sistema delle presunzioni degli artt. 231 e 232 c.c. È richiamato dall’art. 238 c.c. tra le eccezioni al divieto di reclamare uno stato contrario a quello risultante dall’atto di nascita e dal possesso di stato. L’art. 239 c.c. disciplina le ipotesi tipiche di reclamo dello stato di figlio, azione che spetta al figlio ed è imprescrittibile (art. 249 c.c.), mentre la contestazione della paternità del marito passa per gli artt. 243-bis e 248 c.c. Le regole sulla valutazione del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti si ricavano dall’art. 116 c.p.c.