Art. 231 c.c. Paternità del marito

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 231 c.c. apre il titolo VII del libro primo, dedicato allo stato di figlio, e fissa la regola cardine della filiazione nel matrimonio: la presunzione di paternità del marito. La maternità si accerta con il parto; la paternità, non direttamente constatabile, viene attribuita dalla legge in base al vincolo coniugale, che fa presumere la fedeltà e la coabitazione dei coniugi.

Il testo vigente è frutto della riforma della filiazione, avviata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha affermato l’unicità dello stato di figlio, e attuata dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014. La riforma ha esteso la presunzione al figlio nato durante il matrimonio, anche se concepito prima, e ha abrogato l’art. 233 c.c. sul figlio nato prima dei centottanta giorni dalla celebrazione; ha inoltre abbandonato la terminologia di figlio legittimo e naturale. La ratio è garantire al nato, fin dalla nascita, uno stato certo e un padre giuridicamente responsabile, senza necessità di un atto di riconoscimento.

Contenuto della disposizione

La norma stabilisce che il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio. Ne derivano tre elementi.

  • Presupposto: l’esistenza di un matrimonio valido al momento del concepimento o della nascita. Il momento del concepimento si determina con la presunzione dell’art. 232 c.c., che lo colloca durante il matrimonio se la nascita avviene entro trecento giorni dal suo scioglimento o dalla separazione.
  • Effetto: l’attribuzione automatica della paternità al marito, che si traduce nell’atto di nascita e costituisce, insieme a esso, il titolo dello stato di figlio.
  • Natura: si tratta di una presunzione legale relativa, superabile soltanto con l’azione di disconoscimento della paternità (artt. 243-bis e 244 c.c.), proposta dai soggetti legittimati ed entro i termini previsti. Finché non è rimossa con sentenza, nessun altro può essere dichiarato padre (art. 253 c.c.).

Profili applicativi

Nella pratica la presunzione opera attraverso l’atto di nascita: il figlio di donna coniugata viene iscritto come figlio del marito. Se la madre, all’atto della dichiarazione di nascita, dichiara il figlio come nato fuori dal matrimonio, la presunzione non opera e non serve il disconoscimento per accertare la paternità di un terzo. Al di fuori di questa ipotesi, il padre biologico non può agire per la dichiarazione giudiziale della paternità finché lo stato di figlio del marito non sia stato rimosso.

Frequente è il caso del figlio nato dopo la separazione: la presunzione di concepimento cessa decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione o dall’autorizzazione a vivere separati (art. 232 c.c.), sicché lo strumento per far valere la non paternità del marito non sarà il disconoscimento ma la contestazione dello stato di figlio (art. 248 c.c.). L’errore più comune è proprio la scelta dell’azione sbagliata, con conseguenze anche sui termini.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 10 ottobre 2023, n. 28351: la presunzione di paternità non opera per il solo fatto del concepimento da donna coniugata, ma richiede che dall’atto di nascita il figlio risulti tale; se la madre ha dichiarato il figlio come nato fuori dal matrimonio, non è necessario alcun disconoscimento e nulla osta all’accertamento giudiziale della paternità di un terzo, anche dopo l’annullamento di un riconoscimento non veridico.
  • Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 1987, n. 3184: la regola dell’art. 231 c.c. è una presunzione legale che integra le risultanze dell’atto di nascita e ha valore determinante per l’attribuzione dello stato; principio formulato nel vigore della distinzione tra filiazione legittima e naturale e richiamato dalla giurisprudenza successiva alla riforma.
  • Cassazione civile, sez. I, 8 giugno 2012, n. 9379: la presunzione di paternità del marito può essere vinta solo con l’azione di disconoscimento, la cui sentenza di accoglimento è il presupposto necessario per la successiva dichiarazione giudiziale della paternità nei confronti del padre biologico; la decisione, anteriore alla riforma, si riferiva all’allora vigente art. 235 c.c., oggi sostituito dall’art. 243-bis c.c.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 21 febbraio 2018, n. 4194: quando il figlio nasce oltre trecento giorni dall’autorizzazione dei coniugi a vivere separati, la presunzione di concepimento non opera; non è quindi esperibile il disconoscimento, che la presuppone, ma la contestazione dello stato di figlio dell’art. 248 c.c., azione residuale e imprescrittibile.

Rapporti con altre norme

L’art. 231 c.c. va letto con l’art. 232 c.c. (presunzione di concepimento durante il matrimonio), con l’art. 234 c.c. (prova del concepimento per il figlio nato dopo i trecento giorni) e con gli artt. 236 e 237 c.c. sulla prova della filiazione mediante atto di nascita e possesso di stato. La presunzione si rimuove con l’azione di disconoscimento (artt. 243-bis-249 c.c.), mentre le altre contestazioni dello stato passano per l’art. 248 c.c. L’art. 253 c.c. vieta il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova; l’art. 315 c.c. sancisce che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Per i nati da procreazione medicalmente assistita valgono gli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.