Art. 231 c.c. Paternità del marito
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.
1. Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.
Testo in vigore dal 7 febbraio 2014
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 231 c.c. apre il titolo VII del libro primo, dedicato allo stato di figlio, e fissa la regola cardine della filiazione nel matrimonio: la presunzione di paternità del marito. La maternità si accerta con il parto; la paternità, non direttamente constatabile, viene attribuita dalla legge in base al vincolo coniugale, che fa presumere la fedeltà e la coabitazione dei coniugi.
Il testo vigente è frutto della riforma della filiazione, avviata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha affermato l’unicità dello stato di figlio, e attuata dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014. La riforma ha esteso la presunzione al figlio nato durante il matrimonio, anche se concepito prima, e ha abrogato l’art. 233 c.c. sul figlio nato prima dei centottanta giorni dalla celebrazione; ha inoltre abbandonato la terminologia di figlio legittimo e naturale. La ratio è garantire al nato, fin dalla nascita, uno stato certo e un padre giuridicamente responsabile, senza necessità di un atto di riconoscimento.
Contenuto della disposizione
La norma stabilisce che il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio. Ne derivano tre elementi.
Profili applicativi
Nella pratica la presunzione opera attraverso l’atto di nascita: il figlio di donna coniugata viene iscritto come figlio del marito. Se la madre, all’atto della dichiarazione di nascita, dichiara il figlio come nato fuori dal matrimonio, la presunzione non opera e non serve il disconoscimento per accertare la paternità di un terzo. Al di fuori di questa ipotesi, il padre biologico non può agire per la dichiarazione giudiziale della paternità finché lo stato di figlio del marito non sia stato rimosso.
Frequente è il caso del figlio nato dopo la separazione: la presunzione di concepimento cessa decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione o dall’autorizzazione a vivere separati (art. 232 c.c.), sicché lo strumento per far valere la non paternità del marito non sarà il disconoscimento ma la contestazione dello stato di figlio (art. 248 c.c.). L’errore più comune è proprio la scelta dell’azione sbagliata, con conseguenze anche sui termini.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 231 c.c. va letto con l’art. 232 c.c. (presunzione di concepimento durante il matrimonio), con l’art. 234 c.c. (prova del concepimento per il figlio nato dopo i trecento giorni) e con gli artt. 236 e 237 c.c. sulla prova della filiazione mediante atto di nascita e possesso di stato. La presunzione si rimuove con l’azione di disconoscimento (artt. 243-bis-249 c.c.), mentre le altre contestazioni dello stato passano per l’art. 248 c.c. L’art. 253 c.c. vieta il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova; l’art. 315 c.c. sancisce che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Per i nati da procreazione medicalmente assistita valgono gli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.