Art. 232 c.c. Presunzione di concepimento durante il matrimonio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 232 c.c. completa la presunzione di paternità dell’art. 231 c.c. stabilendo quando un figlio si presume concepito durante il matrimonio. Poiché il momento del concepimento non è accertabile con certezza, la legge lo ricava dalla data della nascita, assumendo come durata massima della gestazione il periodo di trecento giorni.
Il secondo comma, che esclude la presunzione dopo la separazione dei coniugi, risale alla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151). Il testo vigente è stato poi riformulato dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha soppresso la presunzione legata ai centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, divenuta superflua una volta estesa dall’art. 231 c.c. la paternità del marito a tutti i figli nati in costanza di matrimonio. La ratio è conciliare la certezza dello stato con la realtà della crisi coniugale: quando i coniugi vivono separati con l’avallo del giudice viene meno la base di fatto della presunzione.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in due commi.
La presunzione ha natura relativa: l’art. 234 c.c. consente di provare il concepimento durante il matrimonio o la convivenza anche per il figlio nato oltre i trecento giorni.
Profili applicativi
Il calcolo dei trecento giorni condiziona la scelta dell’azione. Se il figlio è nato entro il termine, la paternità del marito è presunta e può essere rimossa solo con il disconoscimento, nei termini di decadenza dell’art. 244 c.c. Se è nato oltre il termine, la presunzione non opera: l’eventuale iscrizione del figlio come nato nel matrimonio può essere contestata con l’azione dell’art. 248 c.c., imprescrittibile, mentre chi intende affermare la paternità del marito deve fornire la prova richiesta dall’art. 234 c.c.
Va verificato con attenzione il momento iniziale, che non coincide con il deposito del ricorso ma con l’udienza in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, oppure con la sentenza o l’omologa. La riconciliazione intervenuta prima del decorso dei trecento giorni fa riprendere vigore alla presunzione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 232 c.c. integra l’art. 231 c.c., che attribuisce la paternità al marito, ed è temperato dall’art. 234 c.c., che consente la prova contraria alla cessazione della presunzione. Il riferimento alla separazione richiama gli artt. 150 ss. c.c. e le norme del rito unitario in materia di famiglia (art. 473-bis.22 c.p.c. per i provvedimenti temporanei e urgenti), mentre il divorzio è regolato dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898. Se la presunzione opera, la paternità si rimuove con il disconoscimento (artt. 243-bis e 244 c.c.); se non opera, con la contestazione dello stato (art. 248 c.c.). L’art. 250 c.c. consente in tal caso il riconoscimento da parte del padre biologico.