Art. 2318 c.c. Soci accomandatari

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.

2. L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.