Art. 2318 c.c. Soci accomandatari
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.
2. L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.