Art. 2317 c.c. Mancata registrazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell’art. 2297.
2. Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.