Art. 2313 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

2. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.