Art. 2313 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
2. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.