Art. 2268 c.c. Escussione preventiva del patrimonio sociale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.