Art. 2228 c.c. Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta.