Art. 2228 c.c. Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.