Art. 2225 c.c. Corrispettivo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.