Art. 2227 c.c. Recesso unilaterale dal contratto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.