Art. 219 c.c. Prova della proprietà dei beni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene.

2. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.