Art. 217 c.c. Amministrazione e godimento dei beni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

2. Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell’altro con l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l’altro coniuge secondo le regole del mandato.

3. Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell’altro con procura senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell’altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

4. Se uno dei coniugi, nonostante l’opposizione dell’altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.