Art. 218 c.c. Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.