Art. 218 c.c. Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario.
1. Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario.
Testo in vigore dal 20 settembre 1975
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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