Art. 2124 c.c. Certificato di lavoro

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all’atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l’imprenditore deve rilasciare un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.