Art. 2117 c.c. Fondi speciali per la previdenza e l’assistenza
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I fondi speciali per la previdenza e l’assistenza che l’imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro.