Art. 2115 c.c. Contribuzioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l’imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.
2. L’imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
3. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza.