Art. 2115 c.c. Contribuzioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l’imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

2. L’imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

3. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.