Art. 2039 c.c. Indebito ricevuto da un incapace

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’incapace che ha ricevuto l’indebito, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.