Art. 2037 c.c. Restituzione di cosa determinata
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla.
2. Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l’ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l’ha data può chiedere l’equivalente, oppure la restituzione e un’indennità per la diminuzione di valore.
3. Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.