Art. 2037 c.c. Restituzione di cosa determinata

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla.

2. Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l’ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l’ha data può chiedere l’equivalente, oppure la restituzione e un’indennità per la diminuzione di valore.

3. Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.