Art. 2036 c.c. Indebito soggettivo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.

2. Chi ha ricevuto l’indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.

3. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.