Art. 2026 c.c. Pegno

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.

2. Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.