Art. 2026 c.c. Pegno
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.
2. Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.