Art. 2021 c.c. Legittimazione del possessore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente.