Art. 2024 c.c. Vincoli sul credito

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell’emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro.

2. Per l’annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell’art. 2022.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.