Art. 2024 c.c. Vincoli sul credito
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell’emittente e dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro.
2. Per l’annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell’art. 2022.