Art. 1708 c.c. Contenuto del mandato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

2. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1708 c.c. delimita il contenuto del mandato sotto due profili. Il primo comma estende l’incarico agli atti necessari al compimento di quelli per cui è stato conferito; il secondo comma esclude dal mandato generale gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, salvo che siano indicati espressamente.

La norma bilancia due esigenze opposte. Da un lato, il mandatario deve poter portare a termine l’affare senza dover chiedere un’autorizzazione per ogni passaggio strumentale: sarebbe irragionevole un incarico a vendere che non consentisse di consegnare il bene o di rilasciare quietanza. Dall’altro, il mandante va protetto dal rischio che un incarico ampio e indeterminato si traduca nel potere di disporre del suo patrimonio: per gli atti più gravi la legge esige una manifestazione di volontà specifica. Il testo è quello originario del codice.

Contenuto della disposizione

  • atti necessari (primo comma): sono compresi nel mandato gli atti preparatori, strumentali e conseguenziali che costituiscono lo svolgimento naturale di quello affidato; possono essere atti giuridici o anche atti materiali; restano esclusi gli atti che non sono necessari ma dilatano l’oggetto dell’incarico;
  • mandato generale (secondo comma): è quello che riguarda la generalità degli affari del mandante, contrapposto al mandato speciale relativo a uno o più affari determinati;
  • ordinaria e straordinaria amministrazione: sono di ordinaria amministrazione gli atti diretti alla conservazione e al normale godimento del patrimonio, di modesto rischio; eccedono l’ordinaria amministrazione gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio, come vendite, permute, costituzione di ipoteche, transazioni, rinunce;
  • indicazione espressa: è sufficiente menzionare il tipo di atto consentito, anche senza specificarne l’oggetto; la menzione abilita anche ai negozi connessi o dipendenti.

La regola, dettata per il mandato, si riflette sulla procura che lo accompagna: l’atto di straordinaria amministrazione compiuto dal procuratore generale senza espressa autorizzazione è inefficace verso il mandante, salvo ratifica (art. 1399 c.c.).

Profili applicativi

Le questioni pratiche nascono quasi sempre dalle procure generali rilasciate a familiari o professionisti. Prima di stipulare con un procuratore generale, il terzo e il notaio devono verificare che l’atto rientri nei poteri espressamente indicati: una procura generale che non menziona la vendita non consente di vendere immobili. Per alcuni atti l’indicazione del tipo non basta: la donazione richiede che sia il donante a scegliere il donatario e l’oggetto, perché l’art. 778 c.c. vieta il mandato a donare a chi vorrà il mandatario.

Sul versante degli atti necessari, la giurisprudenza adotta un criterio funzionale: è compreso nel mandato ciò che serve a realizzare il fine indicato dal mandante, inclusi gli adempimenti imposti dalla legge per il compimento dell’affare. Il mandato a vendere comprende così il potere di stipulare il preliminare, quello di quietanzare comprende la quietanza di pagamenti già ricevuti, quello di ottenere il trasferimento di un bene aggiudicato in un’esecuzione comprende il pagamento del saldo prezzo. L’estensione agli atti necessari non autorizza però a superare i limiti del mandato né a compiere atti illeciti o contrari alla volontà del mandante, come apporre la sua firma senza autorizzazione.

Il mandatario che, ritenendo necessario un atto, non sia sicuro di poterlo compiere, deve informare il mandante e chiedere istruzioni (artt. 1710 e 1711 c.c.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2005, n. 27335: le attività accessorie comprese nel mandato possono essere anche atti materiali e, se è indicato il fine del mandante, il mandatario può compiere qualsiasi atto idoneo a realizzarlo; il mandato a ottenere il trasferimento di un immobile aggiudicato in un’esecuzione comprendeva la dichiarazione di nomina e il pagamento del residuo prezzo.
  • Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 1999, n. 5932: rientrano nel mandato gli atti che costituiscono lo svolgimento naturale dell’attività consentita, non quelli che ne dilatano l’oggetto; vanno sempre considerati gli atti resi obbligatori dalla legge.
  • Cassazione civile, sez. I, 25 febbraio 2000, n. 2149: l’adempimento del mandato comprende gli atti preparatori, strumentali e di complemento, e il dovere di informare il mandante della mancanza o inidoneità dei documenti necessari.
  • Cassazione civile, sez. II, 22 luglio 2002, n. 10687: il mandatario munito del potere di quietanzare può rilasciare quietanza anche per pagamenti anteriori e non ricevuti personalmente.
  • Cassazione civile, sez. II, 23 aprile 1980, n. 2680: per gli atti di straordinaria amministrazione basta che il mandato generale menzioni il tipo di negozio, che abilita anche ai negozi connessi; la procura a vendere comprende quella a stipulare il preliminare.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 12 ottobre 2021, n. 27842: una procura generale ad atti di straordinaria amministrazione non consente di donare a soggetti scelti dal procuratore, per il divieto dell’art. 778 c.c., e la donazione così compiuta non è ratificabile; il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 22 dicembre 2025, n. 33445: anche nel mandato in cui il mandatario ha un proprio interesse restano fermi i limiti dell’incarico; dal potere di compiere gli atti necessari non può ricavarsi quello di apporre la firma del mandante senza autorizzazione; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Rapporti con altre norme

L’art. 1708 c.c. si coordina con l’art. 1711 c.c. sui limiti del mandato e sugli atti eccedenti, con l’art. 1710 c.c. sulla diligenza negli atti preparatori, con gli artt. 1387 ss. c.c. per la procura e con l’art. 1399 c.c. sulla ratifica. La distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione ricorre negli artt. 320, 374 e 375 c.c. per i beni dei minori e degli interdetti, nell’art. 2475 c.c. per gli amministratori di società e nell’art. 1105 c.c. per la comunione; per la donazione rileva l’art. 778 c.c.