Art. 1708 c.c. Contenuto del mandato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.
2. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1708 c.c. delimita il contenuto del mandato sotto due profili. Il primo comma estende l’incarico agli atti necessari al compimento di quelli per cui è stato conferito; il secondo comma esclude dal mandato generale gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, salvo che siano indicati espressamente.
La norma bilancia due esigenze opposte. Da un lato, il mandatario deve poter portare a termine l’affare senza dover chiedere un’autorizzazione per ogni passaggio strumentale: sarebbe irragionevole un incarico a vendere che non consentisse di consegnare il bene o di rilasciare quietanza. Dall’altro, il mandante va protetto dal rischio che un incarico ampio e indeterminato si traduca nel potere di disporre del suo patrimonio: per gli atti più gravi la legge esige una manifestazione di volontà specifica. Il testo è quello originario del codice.
Contenuto della disposizione
La regola, dettata per il mandato, si riflette sulla procura che lo accompagna: l’atto di straordinaria amministrazione compiuto dal procuratore generale senza espressa autorizzazione è inefficace verso il mandante, salvo ratifica (art. 1399 c.c.).
Profili applicativi
Le questioni pratiche nascono quasi sempre dalle procure generali rilasciate a familiari o professionisti. Prima di stipulare con un procuratore generale, il terzo e il notaio devono verificare che l’atto rientri nei poteri espressamente indicati: una procura generale che non menziona la vendita non consente di vendere immobili. Per alcuni atti l’indicazione del tipo non basta: la donazione richiede che sia il donante a scegliere il donatario e l’oggetto, perché l’art. 778 c.c. vieta il mandato a donare a chi vorrà il mandatario.
Sul versante degli atti necessari, la giurisprudenza adotta un criterio funzionale: è compreso nel mandato ciò che serve a realizzare il fine indicato dal mandante, inclusi gli adempimenti imposti dalla legge per il compimento dell’affare. Il mandato a vendere comprende così il potere di stipulare il preliminare, quello di quietanzare comprende la quietanza di pagamenti già ricevuti, quello di ottenere il trasferimento di un bene aggiudicato in un’esecuzione comprende il pagamento del saldo prezzo. L’estensione agli atti necessari non autorizza però a superare i limiti del mandato né a compiere atti illeciti o contrari alla volontà del mandante, come apporre la sua firma senza autorizzazione.
Il mandatario che, ritenendo necessario un atto, non sia sicuro di poterlo compiere, deve informare il mandante e chiedere istruzioni (artt. 1710 e 1711 c.c.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1708 c.c. si coordina con l’art. 1711 c.c. sui limiti del mandato e sugli atti eccedenti, con l’art. 1710 c.c. sulla diligenza negli atti preparatori, con gli artt. 1387 ss. c.c. per la procura e con l’art. 1399 c.c. sulla ratifica. La distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione ricorre negli artt. 320, 374 e 375 c.c. per i beni dei minori e degli interdetti, nell’art. 2475 c.c. per gli amministratori di società e nell’art. 1105 c.c. per la comunione; per la donazione rileva l’art. 778 c.c.