Art. 1681 c.c. Responsabilità del vettore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
2. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
3. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.