Art. 1682 c.c. Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso.

2. Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.