Art. 1680 c.c. Limiti di applicabilità delle norme
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.