Art. 1680 c.c. Limiti di applicabilità delle norme

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.