Art. 1554 c.c. Spese della permuta

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.