Art. 1552 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.
1. La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1552 c.c. apre il capo II del titolo III del libro quarto e definisce la permuta, il più antico dei contratti di scambio: due parti si trasferiscono reciprocamente la proprietà di cose o altri diritti, senza che uno dei corrispettivi consista in denaro. È proprio l’assenza del prezzo a distinguerla dalla vendita (art. 1470 c.c.), con la quale condivide la funzione di scambio e gran parte della disciplina, richiamata dall’art. 1555 c.c. in quanto compatibile.
La permuta conserva una notevole importanza pratica, soprattutto nel settore edilizio, dove è il modello tipico dell’operazione con cui il proprietario di un’area la cede al costruttore in cambio di unità immobiliari da realizzare. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La previsione di un conguaglio in denaro, frequente quando i beni scambiati hanno valori diversi, non snatura il contratto finché la prestazione in natura resta prevalente nell’interesse delle parti; in caso contrario l’operazione assume i tratti di una vendita, o di un contratto misto.
Profili applicativi
La questione più ricorrente è la qualificazione della cessione di un’area edificabile contro appartamenti da costruire. Si ha permuta di cosa presente con cosa futura quando le parti hanno voluto scambiare la proprietà attuale dell’area con quella futura delle unità, e l’obbligo di costruire resta strumentale; l’area passa subito al costruttore, mentre le unità si acquistano, senza bisogno di altro atto, quando vengono a esistenza nelle loro strutture essenziali. Se invece al centro dell’accordo sta l’obbligo di costruire, l’operazione è un contratto atipico di tipo do ut facias, affine all’appalto, con effetti soltanto obbligatori; e se le parti hanno pattuito un trasferimento immediato dell’area e la sola promessa di vendere gli appartamenti, si avranno una vendita e un contratto preliminare. La qualificazione incide sul momento dell’acquisto, sui rimedi e sui termini della garanzia.
Errore frequente è trascurare il rinvio alla disciplina della vendita: alle cose scambiate si applicano la garanzia per i vizi, con il termine di denuncia di otto giorni (art. 1495 c.c.), e le regole sulla vendita a misura.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disciplina si completa con l’art. 1553 c.c. (evizione), l’art. 1554 c.c. (spese) e l’art. 1555 c.c., che rinvia alle norme sulla vendita in quanto compatibili: tra queste gli artt. 1472 c.c. (cosa futura), 1478 c.c. (cosa altrui), 1490-1497 c.c. (garanzia per vizi) e 1537-1538 c.c. (vendita a corpo e a misura). La forma è regolata dall’art. 1350 c.c., la trascrizione dagli artt. 2643 e 2645-bis c.c. Sul piano fiscale la nozione di permuta rilevante ai fini IVA e delle imposte dirette è più ampia di quella civilistica.