Art. 1553 c.c. Evizione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il permutante, se ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.