1. Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1523 c.c. apre il paragrafo dedicato alla vendita con riserva della proprietà, collocato nella disciplina della vendita di cose mobili, e ne definisce l’effetto essenziale. Il codice civile accoglie, per la compravendita, il principio consensualistico dell’art. 1376 c.c., secondo cui la proprietà si trasferisce per effetto del consenso legittimamente manifestato; la vendita con riserva costituisce una deroga pattizia a tale principio, poiché l’effetto traslativo è rinviato al pagamento integrale del prezzo.
La funzione è di garanzia: il venditore che concede una dilazione di pagamento conserva la proprietà del bene fino al saldo e si tutela così contro l’insolvenza del compratore, il quale ottiene però subito la disponibilità materiale della cosa. La norma, rimasta invariata dal 1942, si è arricchita nel tempo di discipline speciali, tra cui l’art. 11, comma 3, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sulle transazioni commerciali, che semplifica l’opponibilità della riserva ai creditori del compratore.
Contenuto della disposizione
La disposizione separa due momenti che nella vendita ordinaria coincidono.
Proprietà: il compratore la acquista soltanto con il pagamento dell’ultima rata del prezzo. Il trasferimento è già voluto e vincolante tra le parti, ma i suoi effetti sono differiti; con il saldo l’acquisto si produce automaticamente, senza necessità di un nuovo consenso.
Rischi: il compratore li assume dal momento della consegna. Ne consegue che, se il bene perisce o si deteriora per causa a lui non imputabile, egli resta comunque tenuto al pagamento delle rate residue, in deroga al principio per cui il rischio grava sul proprietario.
Benché la rubrica parli di vendita “a rate”, il patto di riservato dominio è compatibile anche con un prezzo pagabile in un’unica soluzione differita. Elemento caratterizzante è la combinazione tra immediata esecuzione della consegna e differimento dell’effetto traslativo. La riserva deve essere pattuita contestualmente alla conclusione del contratto: un accordo successivo non può incidere su una proprietà già trasferita e vale soltanto come concessione di una dilazione di pagamento. Pur essendo disciplinata tra le vendite mobiliari, la riserva è ammessa anche per i beni immobili.
Profili applicativi
Il campo d’elezione dell’istituto è la vendita di autoveicoli, macchinari e beni strumentali, nonché le forniture commerciali. Le questioni pratiche ricorrenti riguardano tre ambiti.
Il primo è la prova del patto. Chi invoca la riserva deve dimostrare che il differimento del pagamento e del trasferimento fu convenuto fin dall’origine; pagamenti rateali o cambiari successivi non bastano, da soli, a provarlo. Verso i terzi, e in particolare verso i creditori e le procedure concorsuali, la riserva deve risultare da atto scritto di data certa anteriore al pignoramento o all’apertura della procedura (art. 1524 c.c.); per i beni mobili registrati occorre la trascrizione, e nelle transazioni commerciali opera il meccanismo della conferma nelle fatture con data certa e regolarmente registrate.
Il secondo riguarda l’inadempimento del compratore. La risoluzione è limitata dall’art. 1525 c.c., che la esclude per il mancato pagamento di una sola rata non superiore all’ottava parte del prezzo; in caso di risoluzione, l’art. 1526 c.c. impone al venditore di restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa e al risarcimento del danno.
Il terzo attiene agli strumenti di tutela del venditore: l’azione per la restituzione del bene contro l’acquirente inadempiente ha natura contrattuale e personale, non di rivendicazione, e può essere introdotta anche con ricorso per decreto ingiuntivo.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 2006, n. 6322: il patto di riservato dominio è ammesso anche quando il prezzo sia pagabile in tutto o in parte in via differita ma non rateale; l’azione di restituzione verso il compratore inadempiente ha natura personale contrattuale, proponibile con procedimento monitorio.
Cassazione civile, sez. I, ord. 25 maggio 2022, n. 16854: la vendita con riserva presuppone che il differimento del pagamento sia pattuito contestualmente al contratto; in mancanza di termine il prezzo è subito esigibile, i pagamenti cambiari successivi possono configurare una mera dilazione, e un atto posteriore può solo documentare una riserva già validamente convenuta.
Cassazione civile, sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28480: nella vendita con riserva l’effetto traslativo, pur rinviato, è già vincolante tra le parti; il venditore è obbligato alla consegna e il compratore, ricevuto il bene, ne sopporta i rischi, il che distingue la figura dal contratto preliminare.
Cassazione civile, sez. I, 3 aprile 1980, n. 2167: la riserva della proprietà, tipica delle vendite mobiliari a rate o a credito, può essere stipulata anche nella vendita di immobili.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 26 novembre 1993, n. 11718: gli artt. 1525 e 1526 c.c. limitano l’autonomia privata, escludendo la clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento di una sola rata non superiore all’ottava parte del prezzo, ma lasciano al venditore l’azione di adempimento e l’esecuzione sui beni del compratore o sulla stessa cosa venduta.
Cassazione civile, sez. II, 31 gennaio 2006, n. 2161: l’opponibilità del patto al terzo acquirente di un’autovettura richiede la trascrizione nell’apposito registro e la permanenza del bene nel luogo della trascrizione; la restituzione delle rate prevista dall’art. 1526 c.c. non condiziona la pronuncia di risoluzione.
Cassazione civile, sez. II, 3 giugno 2015, n. 11452: il giudice della risoluzione non può disporre restituzioni senza domanda; il compratore, o il suo curatore, può quindi agire in separato giudizio per ripetere le somme eccedenti l’equo compenso trattenuto dal venditore.
Cassazione civile, sez. I, ord. 25 luglio 2023, n. 22387: l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 231 del 2002, che rende la riserva opponibile ai creditori del compratore mediante conferma nelle fatture con data certa regolarmente registrate, si applica anche nelle procedure concorsuali.
Rapporti con altre norme
L’art. 1523 c.c. è il presupposto degli articoli seguenti: l’art. 1524 c.c. regola l’opponibilità della riserva ai creditori e ai terzi acquirenti; l’art. 1525 c.c. limita la risoluzione per inadempimento; l’art. 1526 c.c. disciplina gli effetti restitutori della risoluzione e si applica in via analogica al leasing traslativo. La deroga va letta alla luce dell’art. 1376 c.c. sul consenso traslativo e dell’art. 1465 c.c. sull’impossibilità sopravvenuta nei contratti con effetti traslativi, che l’art. 1523 c.c. supera per il profilo del rischio. L’art. 1183 c.c. sull’esigibilità immediata soccorre quando manca un termine di pagamento. Per le transazioni commerciali rileva l’art. 11 del d.lgs. n. 231 del 2002; nelle procedure concorsuali l’art. 73 della legge fallimentare, oggi trasfuso nell’art. 177 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, regola la sorte del contratto in caso di insolvenza del compratore.
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Inquadramento e ratio
L’art. 1523 c.c. apre il paragrafo dedicato alla vendita con riserva della proprietà, collocato nella disciplina della vendita di cose mobili, e ne definisce l’effetto essenziale. Il codice civile accoglie, per la compravendita, il principio consensualistico dell’art. 1376 c.c., secondo cui la proprietà si trasferisce per effetto del consenso legittimamente manifestato; la vendita con riserva costituisce una deroga pattizia a tale principio, poiché l’effetto traslativo è rinviato al pagamento integrale del prezzo.
La funzione è di garanzia: il venditore che concede una dilazione di pagamento conserva la proprietà del bene fino al saldo e si tutela così contro l’insolvenza del compratore, il quale ottiene però subito la disponibilità materiale della cosa. La norma, rimasta invariata dal 1942, si è arricchita nel tempo di discipline speciali, tra cui l’art. 11, comma 3, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sulle transazioni commerciali, che semplifica l’opponibilità della riserva ai creditori del compratore.
Contenuto della disposizione
La disposizione separa due momenti che nella vendita ordinaria coincidono.
Benché la rubrica parli di vendita “a rate”, il patto di riservato dominio è compatibile anche con un prezzo pagabile in un’unica soluzione differita. Elemento caratterizzante è la combinazione tra immediata esecuzione della consegna e differimento dell’effetto traslativo. La riserva deve essere pattuita contestualmente alla conclusione del contratto: un accordo successivo non può incidere su una proprietà già trasferita e vale soltanto come concessione di una dilazione di pagamento. Pur essendo disciplinata tra le vendite mobiliari, la riserva è ammessa anche per i beni immobili.
Profili applicativi
Il campo d’elezione dell’istituto è la vendita di autoveicoli, macchinari e beni strumentali, nonché le forniture commerciali. Le questioni pratiche ricorrenti riguardano tre ambiti.
Il primo è la prova del patto. Chi invoca la riserva deve dimostrare che il differimento del pagamento e del trasferimento fu convenuto fin dall’origine; pagamenti rateali o cambiari successivi non bastano, da soli, a provarlo. Verso i terzi, e in particolare verso i creditori e le procedure concorsuali, la riserva deve risultare da atto scritto di data certa anteriore al pignoramento o all’apertura della procedura (art. 1524 c.c.); per i beni mobili registrati occorre la trascrizione, e nelle transazioni commerciali opera il meccanismo della conferma nelle fatture con data certa e regolarmente registrate.
Il secondo riguarda l’inadempimento del compratore. La risoluzione è limitata dall’art. 1525 c.c., che la esclude per il mancato pagamento di una sola rata non superiore all’ottava parte del prezzo; in caso di risoluzione, l’art. 1526 c.c. impone al venditore di restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa e al risarcimento del danno.
Il terzo attiene agli strumenti di tutela del venditore: l’azione per la restituzione del bene contro l’acquirente inadempiente ha natura contrattuale e personale, non di rivendicazione, e può essere introdotta anche con ricorso per decreto ingiuntivo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1523 c.c. è il presupposto degli articoli seguenti: l’art. 1524 c.c. regola l’opponibilità della riserva ai creditori e ai terzi acquirenti; l’art. 1525 c.c. limita la risoluzione per inadempimento; l’art. 1526 c.c. disciplina gli effetti restitutori della risoluzione e si applica in via analogica al leasing traslativo. La deroga va letta alla luce dell’art. 1376 c.c. sul consenso traslativo e dell’art. 1465 c.c. sull’impossibilità sopravvenuta nei contratti con effetti traslativi, che l’art. 1523 c.c. supera per il profilo del rischio. L’art. 1183 c.c. sull’esigibilità immediata soccorre quando manca un termine di pagamento. Per le transazioni commerciali rileva l’art. 11 del d.lgs. n. 231 del 2002; nelle procedure concorsuali l’art. 73 della legge fallimentare, oggi trasfuso nell’art. 177 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, regola la sorte del contratto in caso di insolvenza del compratore.