Art. 1522 c.c. Vendita su campione e su tipo di campione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se la vendita è fatta su campione, s’intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzioni del contratto.

2. Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole.

3. In ogni caso l’azione è soggetta alla decadenza alla prescrizione stabilite dall’art. 1495.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.