Art. 1524 c.c. Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
2. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita.
3. Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri.