Art. 1521 c.c. Vendita a prova
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata.
2. La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.