1. Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1499 c.c. disciplina gli interessi compensativi sul prezzo, una delle ipotesi in cui la legge fa decorrere interessi su un debito pecuniario indipendentemente dal ritardo del debitore. La norma completa l’art. 1498 c.c.: quando il compratore riceve la cosa prima di pagarla e la cosa produce frutti, egli gode al tempo stesso del bene e del denaro non ancora versato, mentre il venditore è privato di entrambi.
La funzione è equitativa e indennitaria: ristabilire l’equilibrio economico tra le parti compensando il venditore del mancato godimento dei frutti della cosa già consegnata. Gli interessi compensativi costituiscono una categoria distinta sia dagli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.), che presuppongono un credito liquido ed esigibile, sia da quelli moratori (art. 1224 c.c.), che presuppongono la mora. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Gli interessi decorrono quando ricorrono congiuntamente tre condizioni:
la consegna della cosa al compratore, che ne acquista così il godimento;
la produttività della cosa, cioè l’attitudine a dare frutti naturali o civili (art. 820 c.c.) o altri proventi, come i canoni di un immobile locato o i ricavi di un’azienda;
il mancato pagamento del prezzo, anche se questo non è ancora esigibile perché il contratto concede una dilazione.
Gli interessi decorrono di diritto, senza necessità di costituzione in mora e senza che occorra la scadenza del termine di pagamento. La misura è quella legale (art. 1284 c.c.), salvo diverso accordo. La regola è derogabile: l’inciso iniziale “salvo diversa pattuizione” consente alle parti di escludere gli interessi o di disciplinarli diversamente, anche in modo implicito.
Profili applicativi
La questione più frequente riguarda la consegna anticipata pattuita in contratto, tipica del preliminare di vendita immobiliare con immissione nel godimento prima del rogito. Se la consegna anticipata avviene in esecuzione di una specifica clausola, si ritiene che le parti abbiano già valutato quel vantaggio nell’assetto complessivo dei loro interessi, e gli interessi compensativi non sono dovuti per il periodo anteriore alla scadenza del prezzo; essi decorrono, invece, dal momento in cui il credito diventa esigibile, per esempio alla data fissata per il definitivo. La presenza di una diversa pattuizione è accertamento riservato al giudice di merito, che deve esaminare con cura il testo del contratto.
Quando il compratore cade in mora, gli interessi compensativi si convertono in moratori, senza duplicazione, e, se le parti avevano convenuto un tasso superiore a quello legale, continuano a essere dovuti nella misura pattuita. Il venditore non può cumulare per lo stesso periodo interessi compensativi e moratori sulla stessa somma.
Errore frequente è estendere la regola a qualsiasi debito pecuniario non ancora liquido. La giurisprudenza la circoscrive ai casi in cui il pagamento è corrispettivo del trasferimento di un bene fruttifero o di un capitale e il debitore beneficia di uno scarto temporale tra ricezione del bene e pagamento: non si applica, ad esempio, all’impegno di ripianare perdite di entità ancora indeterminata, che resta soggetto alle regole sugli interessi delle obbligazioni illiquide.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione civile, sez. II, 24 aprile 2012, n. 6486: gli interessi compensativi compensano il venditore del mancato godimento della cosa consegnata quando al compratore è concessa una dilazione; decorrono indipendentemente dall’inadempimento e, in caso di mora, si convertono in moratori allo stesso tasso convenzionale, anche se superiore al legale.
Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2007, n. 12401: gli interessi dell’art. 1499 c.c. prescindono da mora e liquidità e hanno funzione indennitaria; non decorrono se la consegna anticipata è avvenuta in esecuzione di una clausola contrattuale, ma diventano dovuti dalla scadenza del pagamento, e il concorso di titoli non comporta duplicazione.
Cassazione civile, sez. II, 11 aprile 2005, n. 7419: gli interessi non sono ancorati alla mora né all’esigibilità del credito; la diversa pattuizione che li esclude è oggetto di accertamento del giudice di merito, e non sono dovuti se il bene è stato consegnato anticipatamente in forza di un’apposita clausola.
Cassazione civile, sez. II, 7 aprile 2000, n. 4358: gli interessi spettano al venditore sul prezzo non ancora corrisposto purché la cosa sia stata consegnata e sia produttiva di frutti naturali, civili o di altri proventi.
Cassazione civile, sez. III, 12 settembre 2014, n. 19266: la regola dell’art. 1499 c.c. non vale per qualsiasi obbligazione pecuniaria, ma solo quando il pagamento è corrispettivo della cessione di un bene o di un capitale e il debitore beneficia dello scarto tra ricezione e pagamento; non si applica all’obbligo di ripianare perdite di importo indeterminato.
Rapporti con altre norme
L’art. 1499 c.c. si coordina con l’art. 1498 c.c. sul tempo del pagamento e con l’art. 1477 c.c., secondo cui i frutti spettano al compratore dal giorno della vendita. Si colloca accanto agli artt. 1282 c.c. (interessi corrispettivi), 1224 c.c. (interessi moratori) e 1284 c.c. (saggio legale). Nella disciplina generale dei frutti rilevano gli artt. 820 e 821 c.c. Una logica affine di bilanciamento tra godimento della cosa e disponibilità del denaro ispira le restituzioni conseguenti alla risoluzione per vizi (art. 1493 c.c.) e la disciplina dei frutti dovuti dal possessore (art. 1148 c.c.). Nelle transazioni commerciali tra imprese gli interessi per il ritardato pagamento sono regolati dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1499 c.c. disciplina gli interessi compensativi sul prezzo, una delle ipotesi in cui la legge fa decorrere interessi su un debito pecuniario indipendentemente dal ritardo del debitore. La norma completa l’art. 1498 c.c.: quando il compratore riceve la cosa prima di pagarla e la cosa produce frutti, egli gode al tempo stesso del bene e del denaro non ancora versato, mentre il venditore è privato di entrambi.
La funzione è equitativa e indennitaria: ristabilire l’equilibrio economico tra le parti compensando il venditore del mancato godimento dei frutti della cosa già consegnata. Gli interessi compensativi costituiscono una categoria distinta sia dagli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.), che presuppongono un credito liquido ed esigibile, sia da quelli moratori (art. 1224 c.c.), che presuppongono la mora. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Gli interessi decorrono quando ricorrono congiuntamente tre condizioni:
Gli interessi decorrono di diritto, senza necessità di costituzione in mora e senza che occorra la scadenza del termine di pagamento. La misura è quella legale (art. 1284 c.c.), salvo diverso accordo. La regola è derogabile: l’inciso iniziale “salvo diversa pattuizione” consente alle parti di escludere gli interessi o di disciplinarli diversamente, anche in modo implicito.
Profili applicativi
La questione più frequente riguarda la consegna anticipata pattuita in contratto, tipica del preliminare di vendita immobiliare con immissione nel godimento prima del rogito. Se la consegna anticipata avviene in esecuzione di una specifica clausola, si ritiene che le parti abbiano già valutato quel vantaggio nell’assetto complessivo dei loro interessi, e gli interessi compensativi non sono dovuti per il periodo anteriore alla scadenza del prezzo; essi decorrono, invece, dal momento in cui il credito diventa esigibile, per esempio alla data fissata per il definitivo. La presenza di una diversa pattuizione è accertamento riservato al giudice di merito, che deve esaminare con cura il testo del contratto.
Quando il compratore cade in mora, gli interessi compensativi si convertono in moratori, senza duplicazione, e, se le parti avevano convenuto un tasso superiore a quello legale, continuano a essere dovuti nella misura pattuita. Il venditore non può cumulare per lo stesso periodo interessi compensativi e moratori sulla stessa somma.
Errore frequente è estendere la regola a qualsiasi debito pecuniario non ancora liquido. La giurisprudenza la circoscrive ai casi in cui il pagamento è corrispettivo del trasferimento di un bene fruttifero o di un capitale e il debitore beneficia di uno scarto temporale tra ricezione del bene e pagamento: non si applica, ad esempio, all’impegno di ripianare perdite di entità ancora indeterminata, che resta soggetto alle regole sugli interessi delle obbligazioni illiquide.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1499 c.c. si coordina con l’art. 1498 c.c. sul tempo del pagamento e con l’art. 1477 c.c., secondo cui i frutti spettano al compratore dal giorno della vendita. Si colloca accanto agli artt. 1282 c.c. (interessi corrispettivi), 1224 c.c. (interessi moratori) e 1284 c.c. (saggio legale). Nella disciplina generale dei frutti rilevano gli artt. 820 e 821 c.c. Una logica affine di bilanciamento tra godimento della cosa e disponibilità del denaro ispira le restituzioni conseguenti alla risoluzione per vizi (art. 1493 c.c.) e la disciplina dei frutti dovuti dal possessore (art. 1148 c.c.). Nelle transazioni commerciali tra imprese gli interessi per il ritardato pagamento sono regolati dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.