Art. 1470 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
1. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1470 c.c. apre il capo I del titolo III del libro quarto, dedicato ai singoli contratti, e definisce la vendita, il contratto tipico più diffuso e il modello sul quale il codice costruisce buona parte della disciplina dei contratti di scambio. La definizione individua gli elementi essenziali del tipo: il trasferimento della proprietà o di un altro diritto e il corrispettivo costituito da un prezzo in denaro.
La funzione economico-sociale della vendita è lo scambio di un bene contro denaro. Il codice del 1942, superando l’impostazione del codice del 1865, ha esteso la nozione oltre la proprietà di una cosa, includendo il trasferimento di ogni altro diritto, reale o di credito. Il testo è immutato dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Gli elementi della fattispecie sono tre.
La vendita è contratto consensuale, oneroso e a prestazioni corrispettive. Per i beni immobili e i diritti reali immobiliari è richiesta la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.) e, ai fini dell’opponibilità ai terzi, la trascrizione (art. 2643 c.c.), che presuppone atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Profili applicativi
Una prima questione ricorrente è la distinzione tra vendita e contratto preliminare. Il criterio è la volontà delle parti: nel preliminare esse si obbligano a prestare in futuro il consenso al trasferimento, nella vendita definitiva lo attuano, anche se con effetto differito. Né il nome attribuito all’atto, né la consegna anticipata del bene, né il pagamento integrale del prezzo sono di per sé decisivi; neppure l’impegno a riprodurre il contratto in atto pubblico per la trascrizione basta a trasformare in preliminare una scrittura che già contiene un trasferimento perfetto.
Una seconda questione riguarda l’adeguatezza del prezzo. Il prezzo meramente simbolico o apparente esclude la vendita, perché manca il corrispettivo; un prezzo effettivo ma molto inferiore al valore del bene non rende invece nullo il contratto né lo trasforma automaticamente in donazione. Può configurarsi il negotium mixtum cum donatione, cioè una vendita nella quale la differenza tra prezzo e valore, consapevolmente voluta dall’alienante per arricchire l’acquirente, costituisce una liberalità indiretta, rilevante in sede di collazione e di riduzione delle disposizioni lesive della legittima. Chi la deduce deve provare la sproporzione significativa e l’intento liberale.
Nella pratica occorre ancora distinguere la vendita dalla donazione dissimulata (quando il prezzo non è mai stato pagato né voluto), che richiede l’azione di simulazione e la forma dell’atto pubblico con testimoni prevista dall’art. 782 c.c., e da figure affini come la cessione di credito o il conferimento in società.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La nozione si completa con l’art. 1376 c.c. sul principio consensualistico, con gli artt. 1472 e 1478 c.c. sulla vendita di cose future e altrui, con gli artt. 1473-1474 c.c. sulla determinazione del prezzo e con l’art. 1476 c.c. sulle obbligazioni del venditore; le obbligazioni del compratore sono regolate dagli artt. 1498 e 1499 c.c. Sul piano della forma e della pubblicità operano gli artt. 1350 e 2643 c.c. La permuta (art. 1552 c.c.) e la donazione (art. 769 c.c.) delimitano il tipo dall’esterno; il contratto preliminare trova tutela nell’esecuzione specifica dell’art. 2932 c.c. Discipline speciali regolano la vendita di beni di consumo (artt. 128 e seguenti del codice del consumo), la vendita di immobili da costruire (d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122) e la vendita internazionale di beni mobili (Convenzione di Vienna del 1980).