Art. 1344 c.c. Contratto in frode alla legge
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.
1. Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1344 c.c. completa la disciplina della causa illecita aperta dall’art. 1343 c.c. e considera illecita anche la causa del contratto che costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa. Nel contratto in frode alla legge le parti non violano direttamente il divieto: utilizzano uno o più schemi negoziali in sé leciti per raggiungere, per vie traverse, proprio il risultato che la norma imperativa intende impedire.
La ratio è di effettività: l’ordinamento guarda alla sostanza dell’operazione e non alla sua veste formale, impedendo che il rispetto apparente della lettera della legge ne tradisca lo scopo. La norma è il presidio generale contro l’aggiramento dei divieti, e trova il suo campo d’elezione nelle operazioni negoziali complesse, nelle quali il risultato vietato emerge solo dalla considerazione unitaria di più atti collegati. Il testo non ha subito modifiche dal 1942.
Contenuto della disposizione
Gli elementi della fattispecie sono:
La sanzione è la nullità per illiceità della causa ai sensi dell’art. 1418, secondo comma, c.c. La giurisprudenza precisa che, accertata la frode alla legge, non è necessario indagare ulteriormente su una simulazione relativa o su un motivo illecito comune, perché ciò che conta è la funzione obiettiva dell’operazione. Quando i contratti sono funzionalmente collegati, la nullità si estende all’intero schema negoziale.
Profili applicativi
Il terreno di applicazione più frequente è l’elusione del divieto di patto commissorio dell’art. 2744 c.c., che vieta al creditore di appropriarsi del bene del debitore in caso di inadempimento. Una vendita con patto di riscatto o di retrovendita è nulla quando il prezzo versato non è il corrispettivo dell’acquisto ma l’erogazione di un mutuo, e il trasferimento serve solo a garantire la restituzione. Analogo è il problema del sale and lease back, operazione in sé lecita con cui un’impresa vende un bene strumentale a una società di leasing che glielo concede subito in locazione finanziaria: la frode si presume soltanto in presenza congiunta di tre indici sintomatici, cioè un preesistente rapporto di credito tra le parti, le difficoltà economiche dell’impresa venditrice e la sproporzione tra valore del bene e prezzo pagato. Il patto marciano, che prevede una stima imparziale del bene e la restituzione dell’eccedenza al debitore, esclude invece l’illiceità.
Diverso è il caso delle norme tributarie. Le pattuizioni dirette a eludere il fisco non rendono di per sé nullo il contratto tra le parti, perché trovano nel sistema tributario le proprie sanzioni; dall’abuso del diritto in materia fiscale discende solo l’inopponibilità all’amministrazione finanziaria. Infine, la frode ai terzi non coincide con la frode alla legge: il pregiudizio dei creditori trova rimedi specifici, come l’azione revocatoria.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1343 c.c. definisce la causa illecita in via diretta; l’art. 1345 c.c. dà rilievo al motivo illecito comune, che spesso coincide con l’intento fraudolento. La nullità discende dall’art. 1418, secondo comma, c.c., e la sua estensione all’intero contratto o ai negozi collegati va valutata alla luce dell’art. 1419 c.c. L’art. 2744 c.c. sul patto commissorio è la norma imperativa più spesso elusa; nell’ambito del lavoro l’elusione delle regole sui licenziamenti è un ulteriore campo di applicazione. Per la materia tributaria opera l’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, che sanziona l’abuso del diritto con l’inopponibilità e non con la nullità. La tutela dei creditori contro atti pregiudizievoli resta affidata all’azione revocatoria dell’art. 2901 c.c. e all’azione di simulazione degli artt. 1414 ss. c.c.