Art. 1284 c.c. Saggio degli interessi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. (129a) (140a) (151a) (161a) (193a) (211a) (221a) (237a) (244a) (252a) (260a)(276)(280)(299)(307)(314) (321a)(327)(336a)(348)

2. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

3. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

4. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.(242)

5. La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.(242)

Testo in vigore dal 28 dicembre 2025

Note di aggiornamento

Aggiornamento (129a)

Il Decreto 10 dicembre 1998 (in G.U. 11/12/1998, n. 289) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1 gennaio 1999”.

Aggiornamento (140a)

Il Decreto 11 dicembre 2000 (in G.U. 15/12/2000, n. 292) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 3,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1o gennaio 2001”.

Aggiornamento (151a)

Il Decreto 11 dicembre 2001 (in G.U. 14/12/2001, n. 290) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2002”.

Aggiornamento (161a)

Il Decreto 1 dicembre 2003 (in G.U. 10/12/2003, n. 286) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004”.

Aggiornamento (193a)

Il Decreto 12 dicembre 2007 (in G.U. 15/12/2007, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008”.

Aggiornamento (207a)

Il Decreto 4 dicembre 2009 (in G.U. 15/12/2009, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata all’1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010”.

Aggiornamento (211a)

Il Decreto 7 dicembre 2010 (in G.U. 15/12/2010, n. 292) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata all’1,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011”.

Aggiornamento (221a)

Il Decreto 12 dicembre 2011 (in G.U. 15/12/2011, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012”.

Aggiornamento (237a)

Il Decreto 12 dicembre 2013 (in G.U. 13/12/2013, n. 292) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata all’1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014”.

Aggiornamento (242)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l’art. 17, comma 2) che le presenti modifiche producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Aggiornamento (244a)

Il Decreto 11 dicembre 2014 (in G.U. 15/12/2014, n. 290) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015”.

Aggiornamento (252a)

Il Decreto 11 dicembre 2015 (in G.U. 15/12/2015, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,2 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016”.

Aggiornamento (260a)

Il Decreto 7 dicembre 2016 (in G.U. 14/12/2016, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017”.

Aggiornamento (276)

Il Decreto 13 dicembre 2017 (in G.U. 15/12/2017, n. 292) ha disposto (con l’art. 1, comam 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018”.

Aggiornamento (280)

Il Decreto 12 dicembre 2018 (in G.U. 15/12/2018, n. 291) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,8 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019”.

Aggiornamento (299)

Il Decreto 12 dicembre 2019 (in G.U. 14/12/2019, n. 293) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,05 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020”.

Aggiornamento (307)

Il Decreto 11 dicembre 2020 (in G.U. 15/12/2020, n. 310) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021”.

Aggiornamento (314)

Il Decreto 13 dicembre 2021 (in G.U. 15/12/2021, n. 297) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata all’1,25 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022”.

Aggiornamento (321a)

Il Decreto 13 dicembre 2022 (in G.U. 15/12/2022, n. 292) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023”.

Aggiornamento (327)

Il Decreto 29 novembre 2023 (in G.U. 11/12/2023, n. 288) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024”.

Aggiornamento (336a)

Il Decreto 10 dicembre 2024 (in G.U. 16/12/2024, n. 294) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 2 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025”.

Aggiornamento (348)

Il Decreto 10 dicembre 2025 (in G.U. 13/12/2025, n. 289) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata all’1,60 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1284 c.c., collocato nella sezione sulle obbligazioni pecuniarie del libro quarto, stabilisce la misura degli interessi legali, cioè degli interessi che il denaro produce per legge quando le parti non ne abbiano fissato una diversa. La norma svolge una duplice funzione: offre un parametro uniforme per tutti i crediti fruttiferi (art. 1282 c.c.) e per il danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.), e tutela il debitore contro tassi più onerosi non consapevolmente accettati, imponendo per questi la forma scritta.

Il testo originario prevedeva un saggio fisso; l’assetto attuale, con aggiornamento annuale per decreto ministeriale, deriva dalle riforme degli anni Novanta. I commi quarto e quinto sono stati aggiunti dall’art. 17 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, con finalità deflattiva del contenzioso: rendere economicamente svantaggioso resistere in giudizio a una pretesa fondata. Per l’anno 2026 il saggio legale è fissato all’1,60 per cento annuo dal decreto ministeriale 10 dicembre 2025.

Contenuto della disposizione

  • Saggio legale (primo comma): nominalmente pari al 5 per cento annuo, è modificato ogni anno con decreto del Ministro dell’economia pubblicato entro il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato non superiori a dodici mesi e dell’inflazione; in mancanza di nuovo decreto resta invariato.
  • Interessi convenzionali senza misura (secondo comma): se le parti hanno pattuito interessi senza determinarne il tasso, si applica il saggio legale.
  • Interessi ultralegali (terzo comma): il tasso superiore a quello legale deve risultare per iscritto; in difetto sono dovuti gli interessi nella misura legale. La forma scritta è richiesta per la validità della clausola, non per la sola prova.
  • Interessi dalla domanda giudiziale (quarto e quinto comma): se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, o dell’atto che promuove l’arbitrato, il saggio legale è quello previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sensibilmente più elevato.

Profili applicativi

Nella prassi i calcoli si eseguono per periodi omogenei, applicando a ciascun anno il saggio vigente. Gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora (art. 1224 c.c.) o, per i crediti liquidi ed esigibili, di pieno diritto (art. 1282 c.c.); per i debiti di valore, come il risarcimento da illecito, operano invece rivalutazione e interessi compensativi.

Il quarto comma ha generato il contenzioso più rilevante. Due profili vanno tenuti distinti. Il primo riguarda l’ambito di applicazione: la giurisprudenza più recente lo esclude per le obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, mentre lo ammette per le obbligazioni pecuniarie liquide, incluse quelle restitutorie da nullità contrattuale; sul punto si registrano letture non del tutto coincidenti. Il secondo riguarda il titolo: gli interessi maggiorati devono essere chiesti espressamente e riconosciuti dalla sentenza. Errore frequente è intimare precetto per gli interessi al tasso commerciale sulla base di una condanna che menziona soltanto gli “interessi legali”: il giudice dell’esecuzione non può integrare il titolo e l’opposizione del debitore sarà accolta. Il difensore deve dunque formulare la domanda specifica già nell’atto introduttivo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 7 maggio 2024, n. 12449: il quarto comma configura una fattispecie relativamente autonoma, i cui presupposti richiedono uno specifico accertamento del giudice della cognizione; se il titolo dispone il pagamento di “interessi legali” senza altra indicazione, dopo la domanda è dovuto soltanto il saggio del primo comma e il creditore deve, se del caso, impugnare la sentenza.
  • Cassazione civile, sez. III, 11 luglio 2024, n. 19015: nell’opposizione all’esecuzione il giudice non può accertare quale tasso spetti in base alla natura del rapporto; se il titolo è silente, deve limitarsi a dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere per gli interessi maggiorati, per difetto di liquidità del credito ai sensi dell’art. 474 c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 1 dicembre 2025, n. 31362: ha ribadito il principio delle Sezioni Unite, precisando che gli interessi maggiorati devono formare oggetto di espressa domanda in applicazione dell’art. 112 c.p.c. e che la sezione semplice non può discostarsi dal principio nomofilattico ai sensi dell’art. 374 c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 3 gennaio 2023, n. 61: la norma ha portata generale e si applica a tutte le obbligazioni pecuniarie, comprese quelle restitutorie nascenti dall’invalidità di un contratto o di singole clausole; il riferimento all’accordo delle parti ne esclude soltanto il carattere inderogabile.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 22 marzo 2025, n. 7677: la restituzione delle somme pagate in forza di una clausola nulla, anche se fondata sull’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., è soggetta al saggio del quarto comma, salvo valida determinazione convenzionale di una diversa misura.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 20 marzo 2026, n. 6696: gli interessi maggiorati non spettano sulle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, che sono debiti di valore e non liquidi; presupposto della norma è un’obbligazione pecuniaria liquida o agevolmente liquidabile, e la condanna non è effetto naturale della sentenza ma richiede domanda specifica.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 2 marzo 2023, n. 6322: sul danno emergente da inadempimento contrattuale, liquidato giudizialmente, gli interessi al tasso commerciale decorrono solo dalla domanda giudiziale e non prima, perché il d.lgs. n. 231 del 2002 esclude dal proprio ambito i pagamenti a titolo di risarcimento.

Rapporti con altre norme

L’art. 1282 c.c. individua i crediti che producono interessi di pieno diritto, l’art. 1283 c.c. vieta l’anatocismo salvo domanda giudiziale o convenzione successiva alla scadenza, e l’art. 1224 c.c. fa degli interessi legali la misura minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie. Il d.lgs. n. 231 del 2002 disciplina gli interessi moratori nelle transazioni commerciali tra imprese o con la pubblica amministrazione e fornisce il saggio richiamato dal quarto comma. La forma scritta degli interessi ultralegali va coordinata con l’art. 1815 c.c. sul mutuo e con la disciplina dell’usura (legge 7 marzo 1996, n. 108), che sanziona i tassi eccedenti la soglia, nonché, nei contratti bancari, con l’art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Per i crediti di lavoro l’art. 429, terzo comma, c.p.c. prevede il cumulo di interessi e rivalutazione.