Art. 1279 c.c. Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.