Art. 1281 c.c. Leggi speciali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.

2. Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.