Art. 1256 c.c. Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
2. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1256 c.c. si colloca nel capo IV del titolo I del libro quarto, tra i modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, accanto alla novazione, alla remissione, alla compensazione e alla confusione. La norma stabilisce quando il debitore è liberato perché la prestazione non può più essere eseguita, ripartendo tra le parti il rischio degli eventi sopravvenuti.
La disposizione costituisce il rovescio dell’art. 1218 c.c.: il debitore che non adempie è tenuto al risarcimento, salvo provare che l’inadempimento deriva da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. L’art. 1256 c.c. trae da quella stessa impossibilità la conseguenza ulteriore dell’estinzione del vincolo, se definitiva, o della sola esenzione dalla responsabilità per il ritardo, se temporanea. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Presupposti dell’effetto liberatorio sono:
Il primo comma regola l’impossibilità definitiva, che estingue l’obbligazione. Il secondo comma regola l’impossibilità temporanea: finché perdura, il debitore non risponde del ritardo; l’obbligazione si estingue tuttavia se l’impedimento si protrae al punto che, per il titolo o la natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato, oppure il creditore non ha più interesse alla prestazione. Per l’impossibilità parziale provvede l’art. 1258 c.c.
Nei contratti a prestazioni corrispettive l’estinzione dell’obbligazione si riflette sul rapporto: la parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quanto ricevuto (art. 1463 c.c.).
Profili applicativi
L’onere della prova grava sul debitore, che deve dimostrare sia il fatto impeditivo sia l’assenza di colpa nel non averlo prevenuto o rimosso. Un errore frequente è invocare l’impossibilità per le obbligazioni pecuniarie: in base al principio per cui il genere non perisce (genus numquam perit), la mancanza di liquidità, la crisi d’impresa o il blocco dei conti non liberano il debitore. Lo stesso vale per il factum principis, cioè il provvedimento dell’autorità che ostacola l’adempimento, che esonera solo se il debitore prova di non averlo potuto evitare o superare con l’ordinaria diligenza.
La giurisprudenza ha esteso la nozione all’impossibilità di utilizzare la prestazione da parte del creditore, quando, senza sua colpa, venga meno la finalità essenziale del contratto, cioè la sua causa concreta: è il caso tipico del soggiorno turistico reso inutile da un evento che colpisce il viaggiatore.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1218 c.c. fonda la responsabilità del debitore e ne ammette l’esonero per impossibilità non imputabile, mentre l’art. 1176 c.c. fissa il parametro di diligenza per valutarla. L’art. 1257 c.c. disciplina lo smarrimento della cosa determinata, l’art. 1258 c.c. l’impossibilità parziale e l’art. 1259 c.c. il subingresso del creditore nei diritti verso i terzi. Per i contratti a prestazioni corrispettive operano gli artt. 1463-1466 c.c., e l’art. 1467 c.c. regola l’eccessiva onerosità sopravvenuta, che non equivale all’impossibilità. Se l’impossibilità è originaria si applicano gli artt. 1346 e 1418 c.c.; se la prestazione è divenuta impossibile durante la mora del debitore, l’art. 1221 c.c. ne aggrava la responsabilità.