Art. 1256 c.c. Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

2. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1256 c.c. si colloca nel capo IV del titolo I del libro quarto, tra i modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, accanto alla novazione, alla remissione, alla compensazione e alla confusione. La norma stabilisce quando il debitore è liberato perché la prestazione non può più essere eseguita, ripartendo tra le parti il rischio degli eventi sopravvenuti.

La disposizione costituisce il rovescio dell’art. 1218 c.c.: il debitore che non adempie è tenuto al risarcimento, salvo provare che l’inadempimento deriva da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. L’art. 1256 c.c. trae da quella stessa impossibilità la conseguenza ulteriore dell’estinzione del vincolo, se definitiva, o della sola esenzione dalla responsabilità per il ritardo, se temporanea. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

Presupposti dell’effetto liberatorio sono:

  • sopravvenienza: l’impossibilità deve insorgere dopo la nascita dell’obbligazione; se è originaria, il contratto è nullo per impossibilità dell’oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.);
  • oggettività e assolutezza: occorre un impedimento che nessun debitore potrebbe superare, non una mera difficoltà o una maggiore onerosità, che trovano rimedio in altre norme come l’art. 1467 c.c.;
  • non imputabilità: la causa non deve dipendere da dolo o colpa del debitore, né da una sua mancata prevenzione secondo l’ordinaria diligenza.

Il primo comma regola l’impossibilità definitiva, che estingue l’obbligazione. Il secondo comma regola l’impossibilità temporanea: finché perdura, il debitore non risponde del ritardo; l’obbligazione si estingue tuttavia se l’impedimento si protrae al punto che, per il titolo o la natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato, oppure il creditore non ha più interesse alla prestazione. Per l’impossibilità parziale provvede l’art. 1258 c.c.

Nei contratti a prestazioni corrispettive l’estinzione dell’obbligazione si riflette sul rapporto: la parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quanto ricevuto (art. 1463 c.c.).

Profili applicativi

L’onere della prova grava sul debitore, che deve dimostrare sia il fatto impeditivo sia l’assenza di colpa nel non averlo prevenuto o rimosso. Un errore frequente è invocare l’impossibilità per le obbligazioni pecuniarie: in base al principio per cui il genere non perisce (genus numquam perit), la mancanza di liquidità, la crisi d’impresa o il blocco dei conti non liberano il debitore. Lo stesso vale per il factum principis, cioè il provvedimento dell’autorità che ostacola l’adempimento, che esonera solo se il debitore prova di non averlo potuto evitare o superare con l’ordinaria diligenza.

La giurisprudenza ha esteso la nozione all’impossibilità di utilizzare la prestazione da parte del creditore, quando, senza sua colpa, venga meno la finalità essenziale del contratto, cioè la sua causa concreta: è il caso tipico del soggiorno turistico reso inutile da un evento che colpisce il viaggiatore.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 20 aprile 2023, n. 10683: l’impossibilità liberatoria deve essere assoluta e obiettiva e, per il principio genus numquam perit, non può riguardare le somme di denaro; il sequestro penale dell’azienda e dei conti del debitore non integra di per sé impossibilità non imputabile, occorrendo la prova dell’assenza di colpa anche remota e dell’assoluta impossibilità di reperire altrimenti i fondi.
  • Cassazione civile, sez. II, 15 novembre 2013, n. 25777: nelle obbligazioni pecuniarie l’impossibilità deve consistere in un impedimento obiettivo e assoluto, non in una semplice difficoltà o in una maggiore onerosità; non libera il debitore la mancanza di provvista dovuta all’impossibilità di recuperare somme versate a terzi in un diverso rapporto.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 25 agosto 2020, n. 17674: il debitore deve provare il fatto che ha reso impossibile la prestazione e l’assenza di colpa nel prevenirlo; la non imputabilità si misura con la diligenza ordinaria, riferita alla conservazione della possibilità di adempiere, e sussiste solo per cause imprevedibili e inevitabili, anche quando si tratti della grave malattia del professionista.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 13 gennaio 2023, n. 924: il factum principis non è di per sé causa di esonero; il debitore è liberato solo se prova che il provvedimento non poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza, avvalendosi degli strumenti offerti dall’ordinamento per prevenire o rimuovere l’impedimento.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 23 novembre 2021, n. 36329: nei contratti a prestazioni corrispettive l’impossibilità definitiva opera di diritto, estingue l’obbligazione e risolve il contratto con effetto retroattivo; essendo un fatto estintivo oggettivo, il giudice può rilevarla d’ufficio, con assorbimento delle reciproche domande fondate sull’inadempimento colpevole.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 19 aprile 2024, n. 10612: l’impossibilità temporanea esclude la responsabilità per il ritardo finché perdura, ma non proroga automaticamente il rapporto contrattuale né fa rivivere gli effetti di un contratto risolto per decorso di un termine essenziale.
  • Cassazione civile, sez. III, 20 dicembre 2007, n. 26958: l’impossibilità sopravvenuta ricorre anche quando diventi impossibile l’utilizzazione della prestazione da parte del creditore, senza sua colpa e con il venir meno del suo interesse, perché non può più essere realizzata la causa concreta del contratto; ne è stata tratta la risoluzione di un soggiorno alberghiero dopo l’improvviso decesso di uno dei coniugi.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 29 maggio 2025, n. 14291: il medesimo principio si applica alla fornitura di energia quando gli impianti alimentati passino nella disponibilità di un terzo, sicché il contratto si risolve per impossibilità di utilizzazione della prestazione.

Rapporti con altre norme

L’art. 1218 c.c. fonda la responsabilità del debitore e ne ammette l’esonero per impossibilità non imputabile, mentre l’art. 1176 c.c. fissa il parametro di diligenza per valutarla. L’art. 1257 c.c. disciplina lo smarrimento della cosa determinata, l’art. 1258 c.c. l’impossibilità parziale e l’art. 1259 c.c. il subingresso del creditore nei diritti verso i terzi. Per i contratti a prestazioni corrispettive operano gli artt. 1463-1466 c.c., e l’art. 1467 c.c. regola l’eccessiva onerosità sopravvenuta, che non equivale all’impossibilità. Se l’impossibilità è originaria si applicano gli artt. 1346 e 1418 c.c.; se la prestazione è divenuta impossibile durante la mora del debitore, l’art. 1221 c.c. ne aggrava la responsabilità.