1. La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
2. In caso di successivo ritrovamento della cosa, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo precedente.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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